venerdì 7 aprile 2017

E ORA IL PROFUMO DI ARROSTO E' REATO




Davvero pensavate che le molestie per antonomasia potessero ridursi a due palpatine sul sedere da parte del laido di turno quando  state scendendo dall’autobus insieme ad altre quintalate di carne umana?
Macché, aggiornatevi:  le vere molestie, quelle in grado di farvi letteralmente andare fuori di testa con la loro reiterazione, con il loro ripetersi giorno dopo giorno, inesorabili  come la sveglia mattutina e le code in macchina per andare al lavoro, possono essere ben più subdole, stressanti, invasive e  soprattutto continue.
Come il puzzo di  minestrone o di soffritto di cipolla che tutte le sante mattine che Dio manda in terra impesta la vostra casa non risparmiando il minimo anfratto, avvolgendovi dal bagno sino alla camera da letto in una odorosa coltre di nubi dal sentore di aglio e fritto di paranza.
E a infliggerivi tale supplizio all’alba di ogni mattina  non è il bieco vicino di sotto con cui avete aspramente litigato per sordidi  motivi di parcheggio o per il casino che vi arriva alla tre di notte, no, ma è la mite e placida signora che abita al piano di sopra, che già di buon mattino inizia a spignattare per l’allegra famigliola con le sane ricette della nonna che tanto sono sostanziose quanto odorose e aromatiche: aglio, cipolla, aromi e fritto sono un classico della cucina delle nonne e nessuno si è mai permesso di dire che il  loro odore non fosse più che gradito e invitante.
E così, il  vostro legittimo desiderio di godere del delicato ed esotico aroma del bastoncino d’incenso al ginseng spaparanzato sulla poltrona del salotto naufraga inesorabilmente, avvolto in una nube di fritto di pesce e polpettone ripieno.
Ma d’ora in avanti, le cose cambieranno. Grazie ad  una sentenza dei giorni scorsi della Corte di Cassazione, la 14467/2017, che ha condannato per la prima volta una famiglia- che continuava imperterrita a deliziare tutto il palazzo con le esalazioni delle propria cucina -  proprio per …odori molesti, o meglio per “molestie olfattive", un reato compreso nel concetto di “getto pericoloso di cose” di cui all'art. 674 del Codice Penale. Come non si possono gettare solidi potenzialmente pericolosi per gli altri, lo stesso vale quindi ora per puzze e odori vari, considerati delle vere e proprie molestie quando superino la normale soglia di tolleranza.

 Per arrivare al risarcimento del danno non occorrerà una perizia tecnica  ma il giudice potrà decidere in base al suo  personale convincimento  anche solo grazie a prove testimoniali o anche inviando semplicemente sul luogo del misfatto odoroso un perito del Tribunale, davanti a cui   ricreare la puzza lamentata per poter poi valutare se il fetore, o il profumino, potrà essere preso in considerazione  come “molesto” oppure se sarà da considerarsi nella norma. Augurandosi che  né giudice né perito  siano corruttibili  a suon di sformati e timballi, o anche soltanto ben disposti verso i lezzi di arrosti e cotechini.

Immagini: Ragusanews.

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