Davvero pensavate che le molestie per antonomasia potessero ridursi a due
palpatine sul sedere da parte del laido di turno quando state scendendo
dall’autobus insieme ad altre quintalate di carne umana?
Macché, aggiornatevi: le vere molestie, quelle in grado di farvi
letteralmente andare fuori di testa con la loro reiterazione, con il loro
ripetersi giorno dopo giorno, inesorabili
come la sveglia mattutina e le code in macchina per andare al lavoro,
possono essere ben più subdole, stressanti, invasive e soprattutto continue.
Come il puzzo di
minestrone o di soffritto di cipolla che tutte le sante mattine che Dio
manda in terra impesta la vostra casa non risparmiando il minimo anfratto,
avvolgendovi dal bagno sino alla camera da letto in una odorosa coltre di nubi dal
sentore di aglio e fritto di paranza.
E a infliggerivi tale supplizio all’alba di ogni
mattina non è il bieco vicino di sotto
con cui avete aspramente litigato per sordidi motivi di parcheggio o per il casino che
vi arriva alla tre di notte, no, ma è la mite e placida signora che abita al
piano di sopra, che già di buon mattino inizia a spignattare per l’allegra
famigliola con le sane ricette della nonna che tanto sono sostanziose quanto
odorose e aromatiche: aglio, cipolla, aromi e fritto sono un classico della
cucina delle nonne e nessuno si è mai permesso di dire che il loro odore non fosse più che gradito e
invitante.
E così, il
vostro legittimo desiderio di godere del delicato ed esotico aroma del
bastoncino d’incenso al ginseng spaparanzato sulla poltrona del salotto naufraga
inesorabilmente, avvolto in una nube di fritto di pesce e polpettone ripieno.
Ma d’ora in avanti, le cose cambieranno. Grazie ad una sentenza dei giorni scorsi della
Corte di Cassazione, la 14467/2017, che ha condannato per la
prima volta una famiglia- che continuava imperterrita a deliziare tutto il
palazzo con le esalazioni delle propria cucina - proprio per …odori molesti, o
meglio per “molestie olfattive", un reato compreso nel concetto di “getto
pericoloso di cose” di cui all'art. 674 del Codice Penale. Come non si possono gettare solidi potenzialmente
pericolosi per gli altri, lo stesso vale quindi ora per puzze e odori vari,
considerati delle vere e proprie molestie quando superino la normale soglia di
tolleranza.
Per arrivare al risarcimento del danno non occorrerà una perizia tecnica ma il giudice potrà decidere in base al suo personale convincimento anche solo grazie a prove testimoniali o anche inviando semplicemente sul luogo del misfatto odoroso un perito del Tribunale, davanti a cui ricreare la puzza lamentata per poter poi
valutare se il fetore, o il profumino, potrà essere preso in considerazione come “molesto” oppure se sarà da considerarsi nella norma. Augurandosi
che né giudice né perito siano corruttibili a suon di sformati e timballi, o anche soltanto ben disposti verso i
lezzi di arrosti e cotechini.
Immagini: Ragusanews.
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.